Per “donazione” si intende il trasferimento ad altri di un proprio bene patrimoniale a titolo di liberalità.
Per legge questo tipo di donazione necessita di essere effettuata mediante atto notarile, che garantisce che l’atto sia compiuto con piena consapevolezza delle sue conseguenze per chi lo dispone.
Dalla donazione tipica cd “diretta” si distingue la donazione cd “indiretta”che è un atto di liberalità che, pur non essendo formalmente una donazione, ha l’effetto di arricchire gratuitamente una persona attraverso un contratto diverso: si pensi al caso in cui il figlio acquisti un immobile con pagamento del prezzo da parte del padre o qualora un soggetto effettui il pagamento di un debito altrui.
La donazione indiretta non necessita di requisiti formali, ragione per cui si riterrà valida anche senza la forma notarile.
Nella nostra esperienza professionale capita spessissimo che genitori eseguano bonifici per liberalità in favore dei figli, nella non consapevolezza che questi trasferimenti di denaro senza la copertura formale dell’atto notarile sono affetti da nullità e potrebbero essere impugnati dagli altri coeredi.
Per assurdo, pur essendo analoghi gli effetti per chi ne beneficia, dalla scelta dello schema giuridico per attuare l’operazione possono discendere conseguenze diametralmente opposte.
Es: se voglio aiutare mio figlio per acquistare un immobile:
– ove eseguissi un bonifico a suo favore pari al prezzo che dovrà pagare, si tratterà di una donazione diretta e l’atto sarebbe nullo,
– ove, invece, eseguissi il bonifico del prezzo direttamente a favore del venditore, saremmo di fronte ad una donazione indiretta e quindi l’atto sarebbe formalmente valido.
