Tutti noi ricordiamo il drammatico periodo dell’inverno/primavera dello scorso anno, quando le strutture ed il personale sanitario si trovarono a gestire e ad affrontare l’emergenza legata alla pandemia covid 19.
Sembrava una situazione non risolvibile e tanti sono stati i decessi, prima che la ricerca trovasse le terapie idonee per le cure ed i vaccini per prevenire le situazioni più gravi.
Le organizzazioni del personale sanitario hanno reclamato una protezione legislativa, anche per evitare che i propri iscritti venissero travolti da denunce, indagini e sentenze di condanna.
Ed il legislatore non è rimasto sordo alle richieste.
Infatti il parlamento, in sede di conversione del “decreto ristori”, lo scorso mese di maggio ha introdotto uno scudo penale per il personale sanitario.
Ma cosa significa “scudo penale”?
In termini tecnici si parla di una causa di non punibilità, e quindi il fatto reato, commesso dal personale sanitario, non viene punito dal legislatore.
In sostanza, gli appartenenti al personale sanitario, per i fatti commessi durante lo stato di emergenza epidemiologica e che trovano ragione nella pandemia, sono punibili per i delitti di omicidio o di lesioni colpose solo nel caso in cui venga accertata una loro colpa grave.
Diversamente, quindi, nel caso in cui le condotte siano connotate da lieve negligenza od imperizia, e quindi da colpa lieve, i sanitari non saranno sanzionati penalmente.
La norma, essendo disposizione di favore, ha valore retroattivo e quindi si applica per tutte le condotte commesse dal 31/1/2020.
La limitatezza delle conoscenze scientifiche legate al virus, la scarsità delle risorse umane e materiali disponibili, la necessità di impiegare personale non specializzato saranno elementi che potranno portare il giudice a ritenere la non gravità della colpa e quindi ad escludere la punibilità del personale sanitario.