Capita molto spesso che i costruttori-venditori di unità immobiliari in condominio inseriscano nel regolamento da loro stessi predisposto clausole che li esentano dalle spese condominiali per le unità immobiliari di cui sono proprierari
Per esperienza professionale, abbiamo verificato che ben difficilmente l’acquirente verifica il contenuto del regolamento e, se lo fa, raramente presta attenzione a questa clausola, molto subdola.
Molto subdola perché il primo acquirente si vede costretto a sostenere il 100% delle spese condominiali, anche quelle che per legge sarebbero di competenza delle unità invendute, rimaste-come detto – di proprietà del costruttore.
Gli acquisti successivi abbattono in po’ i costi, ma c’è sempre il costruttore che non paga.
La situazione potrebbe essere molto pesante, e lo è stata nei anni scorsi in cui, con la crisi dell’edilizia, il peso dell’invenduto era veramente significativo.
Bene, con un’interessante sentenza del 4/8/2021 il Tribunale di Brescia ha ritenuto illegittima e quindi nulla la clausola del regolamento condominiale che riporta questo contenuto.
Il motivo: un’esenzione dalle spese indeterminata nel tempo deve ritenersi vessatoria se la parte acquirente è un consumatore.