Bene, in questo caso non vi è simmetria tra le due regole.
• rinuncia post accettazione.
‘L’atto di accettazione dell’eredità, in applicazione del principio “semel heres semper heres”, è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l’acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l’accettante intenda revocare l’atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell’ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all’eredità (cass. n. 1735/2024).
• accettazione post rinuncia.
Diversamente, a determinate condizioni, il chiamato all’eredità che ha rinunciato può in un secondo tempo cambiare idea.
Recita, infatti, l’art. 495 c.c. che “fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell’eredità”.

