Il codice civile (art. 1588) prevede in proposito una presunzione di responsabilità del conduttore quale custode.
Ma quanto detto vale anche nel caso di incendio doloso commesso da terzo soggetto?
Vediamo cosa ha deciso la cassazione in un recente caso (ord. 22289/2023).
La proprietà di un immobile promuove giudizio nei confronti dell’inquilina per ottenere il risarcimento dei danni subiti per incendio della cosa locata
Fin qui nulla di strano….. ma ma ma in quel caso l’incendio era di natura dolosa e nel processo penale che ne era conseguito era stato individuato il responsabile: era stato il marito della conduttrice.
Ebbene, quale è stata la decisione? In questo caso la cassazione ha ritenuto la responsabilità della conduttrice.
Interessante la motivazione: è responsabile non tanto per violazione degli obblighi di custodia ma piuttosto per il fatto che il terzo autore dell’incendio era stato ammesso all’uso o godimento della cosa locata con il consenso della conduttrice.
Quindi:
1. incendio doloso provocato da familiare o da persone introdotte volontariamente nell’immobile = responsabilità del conduttore.
2. incendio doloso per atti di teppismo, in occasione di un furto o per atto commesso da persone che si introducono nell’immobile senza il consenso dell’inquilino, nessuna responsabilità.