Con cadenza sempre più ravvicinata la cronaca riporta episodi di calamità naturali che interessano il nostro territorio: grandine, allagamenti, frane e terremoti sono ormai all’ordine del giorno.

Ma chi è tenuto a risarcire i danni in caso di fenomeni estremi?

Esiste un obbligo in capo a Stato, Regione o Comuni o il privato si deve arrangiare da sé?

Vediamo…

La risposta è negativa, ma va meglio articolata.

Innanzitutto va precisato che è costituzionalmente previsto il diritto del cittadino a disporre di un’abitazione, ma questo non significa che lo Stato debba ricostruire.

Non si tratta, infatti, di un diritto soggettivo, cioè di un diritto pieno, ma piuttosto di un’enunciazione di principio.

Quindi, in caso di alluvione/terremoto il cittadino non può rivendicare il diritto alla ricostruzione.

Vero è però che in questi casi normalmente viene dichiarato lo stato di calamità a cui consegue lo stanziamento di aiuti e di fondi per ristori o ricostruzione.

Diverso è il caso in cui l’evento sia riconducibile a responsabilità degli Enti: ci viene da pensare all’omessa manutenzione della rete fognaria o alla sua insufficiente capienza che determinano un allagamento.

In questo caso spetterà all’Ente risarcire e ciò sulla base delle norme previste dal codice civile.

Il consiglio pertanto è quello di stipulare polizze assicurative contro i danni da eventi atmosferici o tellurici, verificando attentamente le clausole e le esclusioni

dovrà ritenere nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c..
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