Il testamento olografo è una forma di testamento scritta interamente a mano dal testatore, senza bisogno di un notaio. È una soluzione semplice e poco costosa per disporre del proprio patrimonio, ma affinché sia valido occorre rispettare precisi requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge.
Ma, prima di esaminarne i requisiti, vediamo cosa si intende per testamento.
Il testamento è un documento con cui una persona, il testatore appunto, dichiara a chi desidera vengano trasferiti i suoi beni dopo la sua morte.
Non è un atto necessario perchè, ove non esistesse testamento, valgono le disposizioni di legge sulla cd successione legittima.
Serve quindi per derogare alla successione legittima, ed in particolare:
– per creare quote diverse tra i coeredi che sarebbero sullo stesso piano,
– per dividere il patrimonio, evitando in tutto o in parte una comproprietà,
– per favorire le predilezioni e le preferenze di uno tra gli eredi per legge (es. l’azienda viene lasciata a quello tra gli eredi con maggiori capacità imprenditoriali),
– sia per indicare come erede un soggetto che per legge non avrebbe titolo per ereditare.
Il testamento è un atto per sua natura sempre revocabile e modificabile: ogni clausola di diverso tenore non è valida.
Nel diritto delle successioni, il testamento olografo deve:
• essere scritto per intero a mano dal testatore;
• contenere la data;
• contenere la sottoscrizione del testatore.
Lo stesso art. 602 cc. precisa che la sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni.
Se la sottoscrizione non è apposta indicando nome e cognome, è valida quando designa con certezza la persona del testatore (es. vostro papà, vostro nonno ecc).
La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno.
Il testo deve essere scritto dal testatore a mano e non a macchina o a pc: l’autografia è imposta perché garantisce il fatto che la volontà testamentaria espressa sia proprio del de cuius.
La data è importante perché consente di indicare quando è stata posta in essere la disposizione testamentaria e soprattutto perché, come detto, tra più disposizioni tra loro incompatibili, l’ultima prevale sulle precedenti.
