Per donazione si intende quel contratto con cui una parte, per spirito di liberalità, arricchisce un’altra parte disponendo in suo favore di un diritto e subendo un corrispondente impoverimento.
Il classico esempio è quello in cui il donante trasferisce una somma o la proprietà di un bene subendo così una corrispondente riduzione patrimoniale.
Gli atti di liberalità che non comportino una riduzione patrimoniale, come ad esempio l’esecuzione di una prestazione senza corrispettivo, non rientrano nella definizione di donazione.
Se l’avvocato o il medico rendono una consulenza gratuitamente non si tratterà quindi di donazione.
Quali sono i requisiti formali per la validità della donazione?
La legge prevede che la donazione sia stipulata con atto pubblico notarile, alla presenza di due testimoni
Quindi, se voglio donare una somma ad un figlio, per rendere la disposizione inattaccabile dovrò disporla con atto notarile.
Comunemente questi atti di liberalità vengono effettuati con un semplice bonifico bancario, ma occorre sapere che queste disposizioni sono affette da nullità e potranno essere impugnate dagli eredi.
Un’eccezione è costituita dalla donazione di beni mobili di modico valore, che però richiedono la consegna materiale del bene al donatario.
Es: donazione auto priva di valore commerciale=non occorre atto pubblico. Donazione auto con valore commerciale non esiguo=atto notarile.
