Nell’ambito dei reati fallimentari e fiscali spesso l’individuazione dell’amministratore occulto costituisce un tema significativo.
La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 42915/2022 ha ribadito quali sono gli indicatori specifici per definire la figura dell’amministratore di fatto di una società coinvolta in un procedimento penale.
Vediamoli:
1. la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, come la redazione dei contratti o la interlocuzione con clienti/fornitori,
2. la generalizzata identificazione come amministratore da parte dei dipendenti o di terzi, come clienti e fornitori,
3. l’intervento nella definizione delle strategie economiche dell’impresa.
Attività che devono essere prestate in modo non episodico od occasionale.
Attenzione: non è necessario che il soggetto eserciti tutti i poteri che competono all’organo amministrativo, essendo sufficiente che eserciti anche solo alcuni tra i poteri del gestore.
In tal caso competerà al giudice valutare la significatività o meno delle singole condotte poste in atto.