La riflessione di oggi trae spunto dall’ordinanza della Cassazione n.31233/2024.
Vediamo il caso in sintesi.
Nel corso di un contratto di locazione, la società conduttrice subisce diverse vicende, al punto che non è più chiaro su chi incombano gli obblighi di pagamento.
Il contratto giunge quindi a scadenza e nessuno provvede più al pagamento del canone o dell’indennità.
La proprietà promuove quindi un giudizio per riscuotere il dovuto.
Si difende la società conduttrice, contestando sia l’esistenza che la quantificazione del debito.
La corte le dà torto, ma vediamo il perchè.
1) quando viene stipulato un contratto di locazione, costituisce obbligazione contrattuale del conduttore quella di restituire l’immobile alla scadenza del contratto.
2) ai sensi dell’art. 1591 cc, fino al momento in cui non avrà restituito l’immobile alla proprietà, l’ex conduttore sarà tenuto al pagamento di un importo a titolo di indennità per l’occupazione del bene.
3) è onere della proprietà dimostrare di aver subito un pregiudizio superiore al vecchio canone
Quindi, con la cessazione del contratto non cessano gli obblighi di pagamento di un importo quantomeno in misura pari al vecchio e scaduto contratto di locazione.

