Il comodato è quella tipologia di accordo, molto frequente nella prassi quotidiana, comunemennte definito come “prestito”.
Venendo alla definizione di legge, il comodato propriamente detto è quel contratto in virtù del quale una parte concede all’altra un bene mobile (es. Auto, libro, abito ecc.) od immobile (terreno, fabbricato) affinchè se se serva per un determinato periodo di tempo o ne faccia un uso determinato (es.prestito auto per partecipare ad una cerimonia).
Il comodato “puro” si distingue dal “precario” o comodato precario perchè in quest’ultimo caso il prestito è stipulato senza una determinazione di durata.
Nel comodato precario la parte che riceve il bene in prestito è tenuta a renderlo al proprietario non appena questi ne faccia richiesta, anche se non motivata.
Diversamente, nel comodato puro il comodante è tenuto a rispettare il termine di durata oppure che il comodatario soddisfi la necessita per soddisfare la quale il prestito era stato concesso.
Esiste la possibilità per il comodante di recedere anticipatamente?
Si, solo eccezionalmente per:
– cessazione dell’uso da parte del comodatario,
– bisogno imprevisto e sopravvenuto per il comodante,
– abuso o noncuranza del bene da parte di chi riceve il prestito.
Non è causa di cessazione del contratto il decesso del comodante: gli eredi subentreranno nei suoi obblighi.