La recente pronuncia della Cassazione n. 5009 del 5/3/2026 ci offre alcune indicazioni.
Il giudizio traeva origine dalla domanda di una donna che chiedeva l’apertura della successione del fratello deceduto.
Secondo la sua prospettazione la successione avrebbe dovuto includere anche il 100% delle somme giacenti su un conto cointestato tra il fratello ed un’altra persona.
Questa persona aveva prelevato dal conto corrente il 50% del saldo attivo del conto corrente, e ciò sostenendo di aver titolo per farlo in virtù delle norme del codice civile che disciplinano i conti cointestati.
Ma è veramente così?
Non necessariamente.
La Cassazione ci spiega che l’art. 1208 cc stabilisce che la cointestazione di un conto corrente attribuisce a ciascuno dei cointestatari la contitolarita del saldo attivo salvo la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti.
Tecnicamente si tratta di una presunzione juris tantum, che quindi vale fino a prova contraria.
Prova contraria che dovrà essere fornita da chi ha interesse a far valere la titolarità esclusiva in capo ad uno solo dei cointestatari.
Nel caso in esame, la presunzione di contitolarità secondo la Corte poteva ritenersi superata e ciò in virtù di plurimi elementi costituiti da:
– la documentazione bancaria, dalla quale risultava che il conto era stato alimentato da uno solo dei due cointestatari,
– le condizioni economiche dei due cointestatari: nel caso in esame uno dei due cointestatari era privo di reddito e di patrimonio, rendendo impossibile che avesse versato sue somme sul conto cointestato.
Onere della prova assolto e quindi titolarità del saldo attivo in capo ad uno solo dei cointestatari.