Ci aiuta a dare una risposta la recente sentenza 6604/2022 della corte di cassazione.
Ma vediamo i fatti come sono andati.
In occasione della contestazione di un’infrazione del codice della strada e della relativa attivita’ di verifica dei documenti necessari alla circolazione del veicolo, un automobilista cerca di divincolarsi al punto che l’agente deve usare la forza per portarlo in commissariato.
Il comportamento, in sostanza il tentativo di liberarsi dalla presa, secondo la cassazione non integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Ciò in quanto l’azione attuata è equiparabile alla resistenza passiva, perché, se pur implica un uso moderato della forza, non è un atto di violenza volto direttamente contro il pubblico ufficiale.
Diversamente, le azioni violente con calci pugni od anche la sola fuga in auto all’intimazione di fermarsi da parte delle forze di polizia integrano il reato di resistenza perché mettono a repentaglio la sicurezza degli agenti, oppure (la fuga) quella degli utenti della strada.
Quindi, gettarsi a terra, irrigidirsi fuggire di corsa o liberarsi dalla presa non è reato, alzare le mani contro gli agenti per colpirli e fuggire in auto si.