La clausola di salvaguardia è una previsione contrattuale, solitamente inserita nei contratti di mutuo o finanziamento, con cui le parti convengono che, qualora gli interessi superino la soglia antiusura, questi vengano automaticamente ricondotti al limite di legge.
Ma questa clausola è valida o serve solo a deresponsabilizzare le banche che avrebbero così modo di evitare le sanzioni penali e civili in caso di pattuizione di interessi usurari?
Bene, la clausola è considerata lecita e valida per gestire il rischio di usura sopravvenuta (fluttuazione dei tassi), ma non per sanare l’usura originaria, cioè tassi usurari pattuiti fin dalla stipula del contratto.
Questo principio, tra le altre, ha ricevuto conferma da Cass. Sezione Terza, ordinanza n. 27106 del 18 ottobre 2024 (Pres. Scarano, Rel. Graziosi), che ha ribadito che la clausola di salvaguardia può stipularsi solo a tutela della validità di ciò che non è sorto già nullo rispetto alla sopravvenuta modifica del tasso.
La clausola è finalizzata infatti a proteggere la parte debole dall’applicazione di una clausola, invalida non per essere stata stipulata come tale ab origine, bensì per la sopravvenienza di variazioni dei tassi che la condurrebbero a oltrepassare il limite dei tassi soglia.

