Non è infrequente che, in occasione di viaggi aerei, le compagnie o le società che gestiscono servizi aeroportuali smarriscano i bagagli dei passeggeri.
Cosa si può chiedere a titolo di risarcimento danni?
Per la Cassazione, come spiegato nell’ordinanza n. 3308/2023, al passeggero per provare il danno subito da ritardo nella restituzione dei bagagli (5 giorni), bastano gli scontrini fiscali da cui risulta l’acquisto dei beni di prima necessità per rimpiazzare quelli contenuti nella valigia.
E le altre voci di danno (es stress/perdite di tempo) sono risarcibili?
A nostro avviso non competono, trattandosi di danni non patrimoniali.
Secondo l’art. 2059 c.c., il risarcimento del danno non patrimoniale spetta solo nel caso in cui l’illecito costituisca reato, ma nel nostro caso si tratterebbe solo di responsabilità contrattuale, o nel caso di lesione di diritti costituzionali (es. diritto alla salute/danni alla persona/lesione integrità psicofisica).