Innanzitutto va precisato che per sottotetto si intende quell’ambiente compreso tra la soletta dell’abitazione posta all’ultimo piano dell’edificio e il tetto di copertura.
È un vano che spesso si presta ad essere utilizzato, ad esempio come deposito o per il posizionamento di impianti condominiali. In alcuni casi, poi, può essere recuperato a fini abitativi.
È quindi importante stabilirne la proprietà e le conseguenti possibilità di utilizzo.
Ci aiuta (un po’ ma non troppo) il codice civile.
A norma dell’art. 1117 occorrerà innanzitutto verificare i titoli di provenienza e quindi se il regolamento di condominio o l’atto di acquisto dell’appartamento posto all’ultimo piano attribuiscono la proprietà al condominio o al singolo condomino.
Nel caso, invece, nulla risulti dai documenti, il codice civile stabilisce che sia di proprietà condominiale, ma solo nel caso in cui le sue caratteristiche strutturali (altezza, accesso da scale comuni) lo rendano suscettibile di un uso autonomo.
Qualora, invece, abbia solo funzioni di isolamento degli appartamenti posti all’ultimo piano, sarà di proprietà esclusiva.
Quindi, se ha un valore è condominiale, se non è utilizzabile è di proprietà esclusiva.