E’ noto che per divenire eredi di una persona deceduta occorre accettarne l’eredità e questo perchè, con l’accettazione, ci si accolla anche eventuali debiti della persona deceduta.

L’accettazione può essere espressa, quando in un atto pubblico (di norma davanti al notaio od al cancelliere) o in una scrittura privata il chiamato dichiara espressamente di accettare l’eredità o si qualifica come erede.

Si ha, invece, accettazione tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare o che non avrebbe avuto il diritto di compiere se non nella qualità di erede: immaginiamo un atto di amministrazione del beni rientranti nell’asse ereditario.

Veniamo ora al quesito: se è vero che la presentazione della dichiarazione di successione da sola non basta a valere come accettazione tacita dell’eredità, essendo un adempimento obbligatorio di legge con valenza esclusivamente fiscale, la domanda di voltura catastale dei beni rientranti nell’asse può integrare gli estremi validi per l’accettazione tacita.

“soltanto chi intende accettare l’eredità assume l’onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio di proprietà (Cass. 11478/2021)”.