Lo spunto ci viene dalla recente sentenza Cass. n. 18169 del 23/4/2025.
I fatti.
In un condominio della capitale si verifica l’ostruzione di un pluviale a causa del deposito di fogliame.
L’assemblea incarica l’amministrarore di convocare l’addetto al giardinaggio per eseguire l’ispezione e rimuovere l”ostruzione.
Il titolare dell’impresa di giardinaggio effettua i lavori utilizzando una scala, ma nel corso delle operazioni cade e, purtroppo, muore
Ne segue un processo penale che vede come imputato l’amministratore e come responsabile civile il condominio, che vengoni condannati sia in primo che in secondo grado.
Queste le ragioni giuridiche della decisione
L’amministratore, se ed in quanto soggetto al quale viene conferite autonomia di azione, deve verificare:
– l’idoneità tecnico professionale dell’impresa incaricata,
– i rischi specifici dell’attività da svolgersi in concreto,
– l’adeguatezza degli strumenti di lavoro utilizzati.
Hanno quindi ritenuto i giudici di merito la responsabilità dell’imputato per “culpa on eligendo”, ovvero nella scelta dell’impresa alla quale i lavori sono stati affidati.
Un giardiniere non è idoneo ad eseguire lavori in quota avente natura edile.
Sentenza corretta e quindi rigetto del ricorso da parte della cassazione.