Fin dall’introduzione della “miniriforma” Salvini, molti tra gli operatori del diritto avevano sollevato perplessità in ordine sl nuovo trattamento sanzionatorio della guida dopo l’assunzione di sostanze.
Quali le perplessità?
Vediamole.
Dal novembre 2024 l’art. 187 cds punisce chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.
Ad un attento esame del testo della norma, non si può non evidenziare l’evidente disparità di trattamento, ad esempio, rispetto a chi si pone alla guida dopo aver assunto sostanze alcooliche, che é punito solo se versa in stato di ebbrezza e non quindi per il solo fatto di aver assunto alcool nei giorni precedenti al test.
Quindi, nella nuova formulazione, l’art. 187 cds punisce il guidatore che abbia assunto sostanze in assenza di ogni specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione ed ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida.
Anche il nostro studio nei casi trattati aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della nuova norma.
In data 29/1/2026 la Corte Costituzionale con sentenza n. 10/2026, pur dichiarando non fondate le questioni poste, ha stabilito che la norma va interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. La Corte ha sottolineato la necessità di una interpretazione restrittiva della nuova norma in conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività, oltre che alla stessa finalità perseguita dal legislatore. In forza di questa interpretazione sarà necessario accertare la presenza nei liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti “che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo”.