Il concetto sottostante la definizione sembrerebbe una contraddizione: se ho un diritto perchè mai il suo esercizio potrebbe considerarsi un abuso?
Vediamo in cosa consiste.
Nel codice vigente manca una norma espressa che affermi il divieto di abuso del diritto in termini di principio generale dell’ordinamento.
Si tratta, quindi, di un istituto di creazione giurisprudenziale che sanziona colui che pur muovendosi entro la cornice formale di un diritto riconosciuto, lo esercita con modalita censurabili o con manifesta sproporzione tra il beneficio che ne trae il titolare e alterazione giuridica subita dalla controparte.
Esistono delle singole disposizioni del codice civile, come l’art.833 cc, norma che vieta l’esercizio di atti emulativi, che sembrerebbero avere assonanze con l’abuso del diritto.
L’atto emulativo consta di due elementi necessari che concorrono: uno oggettivo che consiste nella mancanza di utilità del proprietario; e l’altro soggettivo, chiamato animus nocendi, cioè la consapevolezza e la volontà di nuocere o arrecare danno altri.
Ma, come detto, la Suprema Corte, portando a definitiva maturazione il processo di affermazione giurisprudenziale del principio in esame, 18 settembre 2009, n. 20106, nota come «caso Renault», ha enucleato – con un “vademecum” rimasto inalterato nella giurisprudenza e nella letteratura successive – gli elementi costitutivi dell’abuso del diritto nel modo che segue: 1) la titolarità di un diritto in capo a un soggetto (diritto come sinonimo di situazione di vantaggio giuridicamente protetta); 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto, in sede sostanziale o anche processuale (abuso del processo) secondo modalità censurabili rispetto a un criterio di valutazione, giuridico o extra-giuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte.
Ne consegue che l’abuso del diritto, lungi dal presupporre una violazione in senso formale, delinea, piuttosto, l’utilizzazione alterata e scorretta dello schema formale del diritto, preordinata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli per i quali il diritto è stato conferito ovvero con modalità tali da arrecare alla controparte un pregiudizio obiettivamente sproporzionato.
Esempi?
È configurabile l’abuso del diritto nella condotta dell’azionista che chieda la parola nell’ambito di un’assemblea societaria al solo fine di ostacolare l’evasione dell’ordine del giorno.
Ancora costituisce abuso del diritto il comportamento del titolare di fideiussione a prima richiesta che, consapevole dell’inesistenza dell’obbligazione sottostante, escuta la garanzia bancaria od assicurativa.
In sostanza è la buona fede, che deve regolare anche l’esecuzione del contratto, ad impedire l’esercizio arbitrario di un diritto.

