Interessante il caso deciso da cassazione 27962/2023.
Vediamo la vicenda.
Il proprietario di un balcone realizzato abusivamente promuoveva un giudizio nei confronti del vicino che a suo dire aveva sopraelevato il suo immobile violando la servitù di veduta dal balcone, servitù acquisita per usucapione.
La parte resistente aveva a disposizione una difesa apparentemente facile: non puoi rivendicare diritti perché l’immobile è abusivo: dal possesso di una porzione abusiva non possono derivare situazioni tutelate dal diritto.
Ma la cassazione ha deciso diversamente: “È ammissibile l’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalla legge, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione esaurisce la sua rilevanza nell’ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem”.
Quindi, il Comune può ingiungere la demolizione, ma tra privati valgono le regole del codice civile.