È il caso deciso dalla cassazione con la recentissima odinanza n. 9388/2023.
Vediamone i principi, a nostro avviso molto interessanti.
In occasione di un’assemblea, il condominio aveva approvato una delibera avente ad oggetto spese straordinarie, senza peró costituire un apposito fondo, così come prescritto per legge (art. 1135 cc).
Il condomino non impugna la delibera ma, a distanza di tempo, si oppone al decreto ingiuntivo ottenuto dall’amministratore per la riscossione della quota spese di sua competenza.
La cassazione fa quindi valere due distinti principi:
1. la delibera di approvazione spese straordinarie senza la costituzione di apposito fondo è nulla.
2. la nullità può -appunto- essere fatta valere anche solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, senza un’apposita impugnazione della delibera.
Quindi per il condominio tutto da rifare….