Oggi trattiamo l’istituto della prescrizione in pochi semplici concetti.
Nell’ambito del diritto civile la prescrizione è quell’istituto per cui i diritti si estinguono a causa del decorso del tempo.
Quale è la ratio dell’istituto? L’inattività del titolare del diritto, se protratta per un certo periodo di tempo, manifesta il suo disinteresse e quindi il nostro ordinamento prevede che la situazione di diritto si conformi a quella di fatto.
Tutti i diritti si prescrivono? Ovviamente no: i diritti della personalità (nome, immagine), il diritto di proprietà e molti diritti costituzionali non si prescrivono.
Quale è il termine di prescrizione? Il termine ordinario è di 10 anni, ma per specifiche categorie di diritti sono previsti termini inferiori.
Cosa deve fare il titolare per non perdere il diritto? Deve interrompere il termine di prescrizione, esercitando il diritto in giudizio o mandando una comunicazione scritta al debitore con la quale lo si invita ad adempiere. In tal caso il termine di prescrizione inizia a decorrere ex novo, e quindi i diritti, se tempestivamente interrotti, potrebbero non prescriversi mai.
Questa è una differenza fondamentale con il diritto penale, per il quale sono previsti termini massimi di prescrizione che valgono anche qualora siano intervenuti validi atti interruttivi.
È poi prevista la possibilità che i termini di prescrizione siano sospesi, e quindi non decorrano, per una particolare condizione del titolare (es. minore età).