Spesso i promotori finanziari propongono ai clienti/investitori di stipulare prodotti di investimento sotto forma di polizze vita: stiamo parlando delle polizze “unit linked”.
Cerchiamo di semplificare per spiegarne il significato.
Si tratta, di norma, di investimenti finanziari a premio unico “vestiti da contratti assicurativi”.
In caso di premorienza il capitale non rientra nell’asse ereditario, venendo riscosso direttamente dal beneficiario. Quindi no imposta successione. Anzi, la tipologia di investimento viene spesso suggerita per aggirare le norme sulla successione degli eredi legittimari. Voglio favorire un erede legittimario rispetto ad un altro e quindi lo indico come beneficiario di una polizza unit linked in modo che il patrimonio finanziario non rientri nell’asse ereditario.
Ma è proprio così?
…la risposta è più no che sì.
Vediamone i motivi.
L’intestazione di una polizza finanziaria, con premio versato dalla persona della cui eredità si discute, costituisce infatti una “donazione indiretta” ovvero una liberalità che avvantaggia un soggetto a discapito di un erede legittimario. Quindi, nel computo delle quote necessaria per valutare se vi è stata lesione, andranno considerati anche i premi per versamenti polizze unit linked.