Una recente sentenza della cassazione (n. 36754 del 25/11/2021) ci porta ad esaminare un caso giuridicamente interessante.
Durante la ripresa di un video del noto cantante, ripresa effettuata sulla pubblica via, una signora viene ritratta in compagnia di un uomo che non è suo marito.
Il video viene pubblicato e la signora si riconosce nelle immagini, ampiamente diffuse dal momento che il dvd del video musicale viene venduto in abbinamento con una nota rivista.
La signora lamenta la mancanza di consenso alla diffusione della sua immagine, ed anche i danni visto il pregiudizio alla sua reputazione, dal momento che la sua relazione con l’uomo era e doveva rimanere segreta.
La difesa della società che aveva pubblicato il video è intuibile: il consenso alla riproduzione deve considerarsi tacito, come avviene per le riprese tratte in luogo pubblico.
In sostanza, chi cammina sulla pubblica via deve mettere in conto che può essere ripreso.
In secondo luogo, sosteneva la casa discografica, la signora si sarebbe accorta della presenza della telecamera, al punto che aveva guardato nella direzione dell’operatore, per cui era in grado di percepire di essere ripresa.
Sulla scorta di questa due considerazioni desume ed argomenta che vi sarebbe stato consenso tacito alla riproduzione della sua immagine.
Ma la Corte è stata di diverso avviso: il consenso tacito non era desumibile dalle modalità del fatto.
Non risultava quindi che la signora si fosse accorta di essere stata ripresa, senza dire poi che il solo fatto che avesse volto lo sguardo nella direzione della telecamera non dimostra nulla.
Ma il particolare decisivo che ha giocato in favore della signora, leggendo la motivazione della sentenza, è stato un altro.
La ripresa del video venne effettuata per fini commerciali e non per esigenze di cronaca, di pubblico interesse o legate alla notorietà della persona ritratta.
In sintesi: le riprese per un film devono essere autorizzate da chi viene ritratto.
Le “dirette” di un tg, invece no.
Quindi la pubblicazione dell’immagine, in assenza del consenso della persona ritratta, deve ritenersi abusiva.