Quesito quantomai attuale, considerando che il mini boom dell’edilizia, agevolato dagli incentivi di stato, ha provocato una vera e propria fioritura di cantieri, soprattutto a livello condominiale.
La giurisprudenza consolidata della cassazione, che recentemente si è pronunciata con ordinanza n. 41542/2021, ci conferma che due sono gli enti responsabili.
In primis l’impresa esecutrice dei lavori, per aver omesso la dovuta diligenza nel posizionare l’impalcatura.
In secondo luogo, anche il Condominio, che è tenuto alla custodia del ponteggio.
Ma si sa che in questi casi il furto riguarda beni mobili, come preziosi, quadri od affini.
Come si può dare la prova del danno, in assenza di una stima documentata del valore dei beni? Non sempre l’oggetto del furto ha un valore di mercato ben definito.
Niente paura: l’entità del danno può essere determinata in via equitativa e cioè secondo l’equità del giudice.
Ma cosa significa in concreto il concetto “equità”?
Molto variabile, si pensi solo che nel caso oggi commentato la pronuncia di equità del tribunale aveva portato ad un risarcimento di circa € 34.000, poi ridotto in appello e cassazione ad € 10.000.
Considerazione: c’è equità ed equità.
È arbitrio? No no, ma poco ci manca…