È notorio che nella nostra quotidianità passiamo molte ore al volante di un mezzo e sono altrettanto note le condizioni del traffico e della circolazione che espongono tutti gli automobilisti al rischio di provocare o subire un incidente stradale involontario.
In questo caso il vigente codice penale prevede fattispecie autonome di reato che per l’omicidio stradale (art. 589 bis c.p.) possono arrivare fino a sette anni di reclusione.
È quindi evidente che può essere determinante fruire di una circostanza attenuante, che determina la possibilità di fruire di una riduzione della pena fino ad 1/3.
Tra le circostanze attenuanti il codice penale prevede quella di aver risarcito il danno.
Nel caso di danni da circolazione vige l’obbligo di assicurazione RCA.
Sorge quindi un quesito: se è l’assicurazione e non il conducente ad aver risarcito il danno, può quest’ultimo fruire dell’attenuante?
Secondo Cass. 9180/2024 la risposta è affermativa.
Trattandosi di reati colposi non occorre che l’esborso risarcitorio provenga dal responsabile e ciò perchè la condotta riparatoria può consistere nell’aver rispettato gli obblighi assicurativi per salvaguardare la copertura dei danni.
Al conducente è però richiesta una “concreta volontà riparatoria”, ovvero un suo intervento volto a far proprio l’intervento risarcitorio della sua compagnia assicurativa.