E’ raro ma può succedere che, dopo la fine di una relazione more uxorio di convivenza, uno dei due partners si rifiuti di lasciare l’immobile di proprietà dell’altro e quindi si stabiliscano situazioni antipatiche di coabitazione forzosa.

Certo, in caso di separazione è il tribunale che, tra le altre cose, è chiamato a decidere anche sull’assegnazione della ex casa coniugale.

Stesso iter nel caso in cui dalla convivenza di fatto nasca un figlio: il tribunale, a tutela del figlio di minore età, stabilisce quale tra i due genitori abbia diritti di rimanere nella casa dove la coppia viveva

Non altrettanto succede nel caso di cessazione di situazioni di convivenza more uxorio non formalizzate e quindi non registrate con “contratti” stipulati ai sensi della cd legge Cirinnà.

Cosa succede, quindi, in questi casi?

Durante la convivenza il partner, in virtù della stabilità del rapporto, non è semplicemente un “ospite” del proprietario ma assume la qualifica di detentore qualificato.

Con la cessazione della convivenza per il partner non proprietario dell’immobile viene meno anche la detenzione qualificata.

Ma questo non significa che il proprietario possa adottare azioni di forza per indurre l’ex partner recalcitrante a lasciare la casa di sua proprietà: azioni come la sostituzione delle serrature non sono consentite e consentirebbero all’ex partner di chiedere un provvedimento di urgenza per ottenere la re-immissione nel possesso.

Cosa fare, quindi?

  • in primo luogo, sarà opportuno inviare al partner una diffida formale al rilascio del bene,
  • se non sufficiente, occorrerà promuovere un procedimento giudiziale volto ad ottenere il rilascio del bene.