Per lastrico solare si intende quella superficie generalmente calpestabile che copre la parte superiore di un edificio.
Ma non è l’unico caso in cui spazi comuni fungono da copertura per i piani sottostanti.
Si pensi, ad esempio, ai cortili od ai giardini che coprono i box o le rimesse condominiali.
In entrambi i casi le superfici hanno una duplice funzione:
1. come spazio utilizzabile,
2. come copertura degli spazi sottostanti.
Ma come vanno attribuite le spese per la manutenzione di queste superfici?
Occorre sul punto distinguere tra lastrico o terrazza che copra la verticale dell’edificio e superficie, si immagini al caso frequentissimo dei box interrati sotto il cortile od il giardino condominiale, che copre un solo livello.
Nel primo caso le spese vengono accollate per la quota di 1/3 al proprietario del lastrico e per la quota di 2/3 a carico dei proprietari a cui il lastrico serve come copertura (art. 1226 c.c.).
Nel secondo caso varranno invece le regole previste dall’art. 1225 c.c., e quindi le spese struttirali vanno divise in parti uguali tra i proprietari dei due piani, quelle del pavimento alla proprietà soprastante e quelle del soffitto a carico del sottostante