E’ notorio che, per la valida stipula degli atti di compravendita immobiliare, è necessario che il venditore certifichi la doppia conformità (catastale ed edilizia) dell’immobile.
In sostanza vi deve essere perfetta corrispondenza tra conformazione fisica del bene e quanto risulta al catasto e dai titoli autorizzativi.
Ma si sa che modifiche interne sono molto frequenti e quindi capita spesso che nel momento di vendere il proprietario scopra, appunto, che esistono irregolarità edilizie non dichiarate dal precedente proprietario.
In questi casi il proprietario potrà rivalersi per i costi della sanatoria nei confronti di chi gli ha venduto il bene, ma occorre prestare molta attenzione.
Per non perdere il diritto al risarcimento del danno occorre che si attivi regolarizzando l’immobile presso il Comune entro un anno dalla scoperta delle difformità, pena, in difetto la decadenza del diritto al risarcimento del danno.
Questo è quanto previsto dall’art. 134 d.p.r. 380/2021 Testo Unico Sull’edilizia): “qualora l’acquirente o il conduttore dell’immobile riscontra difformità dalle norme del presente testo unico, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario”