Capita non infrequentemente che un lavoratore subordinato, prima di dimettersi od essere licenziato, si appropri di dati aziendali.

Viene spontaneo pensare ai dati commerciali del pacchetto clienti dell’azienda.

Ai fini della configurazione del reato di appropriazione indebita è necessaria l’apprensione, cioè il contatto materiale, della cosa detenuta dall’autore del reato.

Giurisprudenza e dottrina sostenevano che il reato non fosse configurabile in caso di sottrazione di files, non essendo apprensibili: non è possibile percepirli sensorialmente.

La Cassazione (sent. 11959/2020) ha invece stabilito che i files sono “cose mobili” ed i dati informatici suscettibili di conservazione in luoghi virtuali.

Inevitabile, quindi, la condanna del lavoratore che, alla conclusione del suo rapporto di lavoro, aveva restituito il pc formattato dopo aver trasferito i files al suo interno su un suo dispositivo personale.